Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP). Se, invece, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46. cpv. 1 CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46. cpv. 2 CP). b. Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile motivo di revoca.