Ne consegue che, sulla questione, l’appello deve essere respinto. 7.5. Come deciso dalla Corte delle assise correzionali e non contestato dall’appellante, la pena inflitta va interamente scontata, non sussistendo gli estremi definiti dall’art. 42 cpv. 2 CP per una sua sospensione condizionale. 8. AP 1 contesta la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflittegli precedentemente i fatti in discussione. 8.1.a. In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna. Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP).