domanda della presidente, genericamente e brevemente di avere sbagliato, ha lungamente e ripetutamente precisato di non avere fatto altro che tentare di esercitare i suoi diritti di padre. Ne segue che, tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, cfr. art. 49 cpv. 1 in combinazione con gli art. 144, 180, 181, 186 CP), la pena di tre mesi di detenzione, irrogata dalla Corte delle assise correzionali, non è, certamente, severa. Con ogni evidenza, il primo giudice, considerati i limiti di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. b CPP, ha voluto - in un giudizio di opportunità che questa Corte non intende ribaltare - evitare il rinvio ad una Corte competente per irrogare una pena più severa.