al riguardo, infatti, occorre considerare i suoi numerosi precedenti penali (specifici), l’alto rischio di recidiva accertato dal perito C. e confermato dall’esperienza concreta degli ultimi 7 anni nonché la totale mancanza di ravvedimento di cui ha dato prova ancora pochi giorni prima del dibattimento di primo grado (cfr. verbale di AP 1 dell’11 agosto 2011, AI 6 in inc. 2011.6407, pag. 5 in cui ammette di aver detto alla sua terapeuta famigliare A. che qualcuno deve pagare per quanto egli ha sofferto a causa dei diritti di visita della figlia e che il vero responsabile è il pretore ) e al dibattimento d’appello dove, pur ammettendo, a