Il danneggiamento della cassetta delle lettere nonché della vettura dell’ex moglie deve essere ritenuto di gravità oggettiva bassa, ritenute le limitate conseguenze dannose (riconosciute dalla prima Corte nella misura di fr. 1'844,55). Dal profilo soggettivo, se è vero che l’appellante ha agito per imporre la propria volontà alla figlia è anche vero che il suo agire deve, in parte, essere ricondotto ad un - certamente malinteso e mal interpretato - sentimento paterno e, in particolare, alla sua soggettiva convinzione che il diritto di visita, così come regolato dal pretore, non gli permetteva di passare abbastanza tempo con la figlia e, soprattutto, non gli permetteva di