allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 36-37). Dal profilo dell’art. 11 (ora art. 19) CP il perito aveva rilevato che, al momento dei fatti oggetto di quel procedimento, “globalmente (…) non erano scemate né la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto, né quella di conseguentemente agire”. Egli aveva tuttavia precisato che, in alcune occasioni in cui AP 1 è stato travolto dalla rabbia, “è verosimile una diminuzione della sua capacità di agire in accordo con la consapevolezza del carattere illecito dell’atto”, per cui si può ammettere, per quelle situazioni, “una diminuzione della responsabilità di grado lieve” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006