12 pag. 24-25). Ciò posto la Corte delle assise correzionali, dopo avere ancora evidenziato la totale mancanza di ravvedimento e l’alto rischio di ricaduta dell’appellante nonché, quale circostanza attenuante, la sua parziale collaborazione con gli inquirenti e le ammissioni fatte in aula, ha per finire spiegato che il fatto che la pena detentiva è stata contenuta in soli tre mesi è da ricondurre, da un lato, allo stato di lieve scemata imputabilità in cui ha agito l’appellante e, dall’altro, alla circostanza secondo cui la misura della pena inflitta “corrisponde al margine residuo della competenza di 24 mesi della Corte monocratica che è