A detta del primo giudice ciò evidenzia chiaramente che l’appellante “è sordo ad ogni monito e che non trae nessun insegnamento dai propri trascorsi giudiziari”. Inoltre, ad ulteriore prova della sua irriducibilità, la prima Corte ha rimarcato come l’appellante abbia, in due occasioni (la prima dopo la sua condanna del 6 ottobre 2006 e la seconda in pendenza di procedimento) ricominciato a delinquere non appena scarcerato e come, dunque, “nemmeno la privazione della libertà ha per lui valenza educativa” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 24-25).