{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Criteri per la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflitte al condannato precedentemente i fatti in discussione\n\nin tal senso).\nInoltre, dal dibattimento d’appello è emerso che nemmeno il procedimento penale\nin corso ha spinto AP 1 a modificare il proprio comportamento: basta, al\nriguardo, considerare quanto da lui ammesso riguardo i comportamenti tenuti nei\nconfronti del curatore educativo il 31 marzo e il 10 aprile scorsi (cfr. verb.\ndib. pag. 3).\nVista la sua indomita propensione a reiterare sempre nei medesimi comportamenti,\nil pericolo di recidiva attestato dal perito giudiziario (“data la\nfrustrabilità del peritando e la sua intolleranza alle provocazioni, la sua\ntendenza a ricadere in comportamenti analoghi a quelli già mostrati è tuttora\nda ritenere molto elevata”; cfr. AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11-12) e considerata, ancora, la mancanza di ravvedimento di cui ha dato prova ancora\nnel suo interrogatorio dell’11 agosto 2011 (cfr. AI 6 in inc. 2011.6407, pag. 5, cfr. anche consid. 8.4) e al dibattimento d’appello dove altro non ha\nfatto che dimostrare di essere convinto di non avere sbagliato in nulla e di\nessere vittima di un sistema ingiusto che gli nega i suoi diritti di padre, non\nsi può, con un minimo di serietà, ipotizzare che l’appellante possa, in futuro,\ntrattenersi dal commettere ancora gesti di rilevanza penale ai danni della\nmoglie e della figlia o di altre persone che egli riterrà intralciare il suo\nrapporto con quest’ultima.\nNon permette di giungere ad una conclusione più favorevole all’appellante\nla circostanza secondo cui egli, attualmente, lavorerebbe presso una ditta di\npittura. Anche volendo far astrazione dalla sua situazione irregolare dal\nprofilo della LStr, al riguardo non v’è nulla di nuovo se non l’ennesima\ndimostrazione della sua irrequietezza professionale (secondo quanto dichiarato\nal dibattimento d’appello egli ha, infatti, lasciato anche il posto che\noccupava presso la società di amministrazione immobiliare __________, cfr.\nverb. dib., pag. 2).\nNemmeno suscettibile di migliorare la prognosi dell’appellante appare, infine, la circostanza secondo cui la nuova pena è stata irrogata senza il beneficio della sospensione condizionale. La stessa, come visto, è infatti di entità irrisoria per cui il suo effetto deterrente non appare sufficiente a trattenere l’appellante dal nuovamente accanirsi contro i suoi congiunti. Del resto l’appellante, ricominciando a delinquere dopo aver passato dei lunghi periodi di carcerazione (dal 23 febbraio al 22 maggio e dal 2 giugno al 6 ottobre 2006 o ancora, più recentemente, dal 17 maggio al 25 giugno 2010) ha già dimostrato di non essere particolarmente sensibile alla privazione della libertà.\nIn queste circostanze, vista l’irriducibilità\ndimostrata dall’appellante, la revoca del beneficio della sospensione\ncondizionale accordata alle pene inflittegli nel 2006 altro non è che un atto\ndovuto, non avendo l’appellante risposto in modo positivo alla fiducia che, in\nquelle occasioni, gli era stata dimostrata da chi l’aveva giudicato.\nDa quanto precede, discende che il primo giudice, nel disporre la revoca della\nsospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza\ndella Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006 nonché\ndella pena detentiva di 90 giorni di cui al decreto d’accusa dell’11 dicembre\n2006, non ha violato il diritto federale.\n9. Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità\ndefinita dai primi giudici e per le motivazioni indicate al consid. 14 della\nsentenza impugnata cui si rinvia.\n10. Tassa di giustizia e spese\nGli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,\n144, 177,\n180, 181 e 186 CP,\n42 e segg. e 47 e segg. CP\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente\nil Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza\ngiudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\ndichiara e pronuncia:\n1. L’appello è respinto.\nDi conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 2 della sentenza 23 agosto 2011 della Corte delle assise correzionali di __________ sono passati in giudicato.\n1.1. AP 1 è condannato:\n1.1.1. alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.\n1.1.2. al\nversamento di fr. 1'844,55 a titolo di risarcimento del danno materiale agli\naccusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, di fr. 500.- a titolo d’indennità per torto\nmorale e di fr. 4'721,70 a titolo di risarcimento per le spese legali a ACPR 1\ne di fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale alla figlia ACPR 2. Per\nil rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al\ncompetente foro civile.\n1.2. È\nrevocata la sospensione condizionale:\n1.2.1. della pena detentiva di 18 (diciotto) mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006.\n1.2.2. della pena detentiva di 90 (novanta) giorni di cui al decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006.\n1.3. Gli\noneri processuali del giudizio di primo grado sono posti a carico del\ncondannato in ragione di 4/5 e per 1/5 a carico dello Stato.\n2. Gli oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:\n- tassa di giustizia fr. 1’000.-\n- spese fr. 200 .-\nfr. 1’200.-\nsono posti a carico di AP 1.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n|\n4. Comunicazione a:\n|\n|\n|\n||\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\n|\n|\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici"}