{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare dev’essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).\nTuttavia, un crimine o un delitto commesso\ndurante il periodo di prova non vincola alla revoca della sospensione\ncondizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1 CP solo se, a seguito del\nreato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi\nche egli commetterà nuovi reati”. Determinante è, dunque, la prognosi relativa\nal suo comportamento futuro che può essere tratta dalla circostanza secondo cui\nl’autore ha delinquito nel periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2).\nc. Prima della revisione della parte generale del CP entrata in vigore nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo di credere che il condannato terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP). In sostanza, la rinuncia alla revoca del citato beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto per la concessione di tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo reato non facesse venir meno la prognosi positiva nel senso che si poteva, comunque e ancora, prevedere che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè, meglio) in futuro (DTF 98 IV 76 consid. 1).\nCon il nuovo diritto, invece, il giudice sospende, di regola, l’esecuzione di una pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati (art. 42 cpv. 1 CP). È richiesta, pertanto, non più una prognosi positiva, ma l’assenza di una prognosi negativa.\nQuesto cambiamento si riflette sulla questione\ndella revoca del beneficio della sospensione condizionale: in altre parole, la\nsospensione condizionale di una pena (o di parte di una pena) può essere\nrevocata soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la\nprospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten), ovvero quando la\nripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140\nconsid. 4.3).\nPer la disamina delle prospettive di condotta futura dell’autore - in sintesi,\nper stimare il rischio di recidiva (Rückfallrisikos) - occorre procedere\nad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione\nd’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle\ncircostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la\nreputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del\ncarattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura\ncondotta (rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali, dipendenza da\nsostanze, ecc.). Determinante è la situazione personale al momento della\ndecisione.\nÈ illecito attribuire ad alcune circostanze un\npeso maggiore, trascurandone altre. Come nella commisurazione della pena (art.\n50 CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa\nesaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid.\n4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).\nd. Nella disamina delle prospettive della condotta futura in relazione alla revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva, occorre considerare anche se la nuova pena verrà erogata con il beneficio della sospensione condizionale o meno.\nIl giudice potrà, ad esempio, ritenere che\nl’effettività della nuova pena può essere sufficiente per trattenere il\ncondannato da nuovi reati e decidere, perciò, di astenersi dalla revoca della\nsospensione condizionale concernente la precedente pena (DTF 134 IV 140 consid.\n4.5; STF del 13 dicembre 2011 6B_458/2011 consid. 4.1; STF del 24 novembre 2011\n6B_163/2011 consid. 3.2 e 3.3).\n8.2. I\nreati per i quali AP 1 è stato condannato col giudizio impugnato sono stati\ncommessi sia durante il periodo di prova relativo alla pena di 18 mesi di\ndetenzione inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 6\nottobre 2006 sia durante quello relativo alla pena di 90 giorni di detenzione\ninflittagli dal procuratore pubblico con decreto d’accusa 11 dicembre 2006.\nAvuto riguardo alla sua situazione complessiva, le prospettive di\ncondotta futura dell’autore sono pessime.\nAl riguardo, va innanzitutto considerato che la determinazione di AP 1\nnell’imporre la propria volontà alla figlia e nell’accanirsi contro chiunque\n(ex moglie, ex suocera, pretore, curatore educativo, CTR) cerchi d’interferire\nnel suo rapporto con lei appare profondamente radicata. I reati di cui egli è\nstato ritenuto colpevole con il giudizio impugnato sono, infatti, solo gli\nultimi di una lunga serie che lo ha visto delinquere, con un’intensità\nimpressionante, su un periodo prolungato che va da aprile 2005 a luglio 2010. In questo lasso di tempo AP 1 ha continuato a delinquere nonostante i quattro\narresti (due in occasione del procedimento sfociato nella sua condanna del 6\nottobre 2006 e due nel corso del presente procedimento) e le cinque condanne\nper reati analoghi a quelli qui in discussione e nonostante fosse perfettamente\nconscio - oltre che del rischio di vedersi revocata la sospensione condizionale\ndelle pene subite nel 2006 - anche del rischio che, persistendo in tali\ncomportamenti, egli metteva seriamente in forse la sua autorizzazione a\nrisiedere nel nostro paese (la Sezione della popolazione lo aveva più volte ammonito\n"}