{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Criteri per la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflitte al condannato precedentemente i fatti in discussione\n\n\nattenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze legate\nall’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).\nIn concreto, per quanto riguarda innanzitutto il reato di tentata coazione\nripetuta, qualifica negativamente la colpa dell’appellante, dal profilo\noggettivo, l’entità delle minacce proferite nei confronti di ACPR 2 (“faccio\ndel male a te e a tua madre”, “ti spacco le gambe”, “con un\ncoltello ti taglio i capelli”) per tentare di costringerla a conformarsi\nalla sua volontà nonché la circostanza secondo cui la stessa, all’epoca dei\nfatti, era una bambina di 9-10 anni e dunque un soggetto particolarmente\nsensibile a quelle intimidazioni. Va, comunque, qui considerato, ad\nattenuazione della gravità oggettiva dei reati di cui AP 1 deve rispondere, che\nla coazione, nei diversi episodi per cui egli è stato ritenuto autore\ncolpevole, è soltanto tentata anche se va ritenuto che con essi, soprattutto se\nsi considera che si inseriscono in un ormai lungo passato di intimidazioni e\nsoprusi, AP 1 ha influenzato negativamente la qualità di vita dei suoi\nfamiliari. Ne discende che, tutto ben considerato, dal profilo oggettivo, la\ncolpa di AP 1 in relazione ai 7 episodi di tentata coazione è, dal profilo\noggettivo, di media gravità.\nDi gravità oggettiva lieve sono le minacce\nrivolte all’ex moglie e alla figlia: se è vero che il loro contenuto è, in sé,\nparticolarmente intimidatorio (“ti ammazzo”, “ti spacco la faccia”),\nè anche vero che, in concreto, esse sono state relativizzate dai destinatari\nritenuto come, la figlia abbia detto di avere provato soltanto un limitato\ntimore.\nNon banalizzabili sono, poi, le ingiurie rivolte alla ex moglie e al pretore ,\ncosì come la violazione di domicilio: si tratta di reati qualificabili, dal\nprofilo oggettivo, come di gravità da lieve a media.\nIl danneggiamento della cassetta delle lettere nonché della vettura dell’ex\nmoglie deve essere ritenuto di gravità oggettiva bassa, ritenute le limitate\nconseguenze dannose (riconosciute dalla prima Corte nella misura di fr.\n1'844,55).\nDal profilo soggettivo, se è vero che l’appellante ha agito per imporre la\npropria volontà alla figlia è anche vero che il suo agire deve, in parte,\nessere ricondotto ad un - certamente malinteso e mal interpretato - sentimento\npaterno e, in particolare, alla sua soggettiva convinzione che il diritto di\nvisita, così come regolato dal pretore, non gli permetteva di passare\nabbastanza tempo con la figlia e, soprattutto, non gli permetteva di\nconvenientemente partecipare alla sua educazione. Sempre dal profilo\nsoggettivo, e in particolare riguardo al criterio della libertà dell’autore di\nscegliere se agire o meno, va poi anche considerato che - come accertato dal\nperito giudiziario - la fragile struttura di personalità dell’appellante gli\nimpediva di controllare “la rabbia e l’aggressività (…) che qualche piccola\ncontrarietà o frustrazione erano sufficienti a scatenare” cosicché, in\nalcuni episodi, la sua capacità di agire conformemente alla consapevolezza del\ncarattere illecito dei suoi gesti era - verosimilmente - lievemente scemata\n(cfr. 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11).\nOra, tutto considerato, se l’imputato fosse stato pienamente responsabile dei\nsuoi atti, la sua colpa globale sarebbe stata considerata come di gravità da\nlieve a media. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione della parziale\nscemata imputabilità accertata dal perito, ad una colpa di gravità lieve.\nPer il resto, si osserva che i fattori legati\nall’autore sono per lo più negativi: al riguardo, infatti, occorre considerare\ni suoi numerosi precedenti penali (specifici), l’alto rischio di recidiva\naccertato dal perito C. e confermato dall’esperienza concreta degli ultimi 7\nanni nonché la totale mancanza di ravvedimento di cui ha dato prova ancora\npochi giorni prima del dibattimento di primo grado (cfr. verbale di AP 1\ndell’11 agosto 2011, AI 6 in inc. 2011.6407, pag. 5 in cui ammette di aver detto alla sua terapeuta famigliare A. che qualcuno deve pagare per quanto\negli ha sofferto a causa dei diritti di visita della figlia e che il vero\nresponsabile è il pretore ) e al dibattimento d’appello dove, pur ammettendo, a\ndomanda della presidente, genericamente e brevemente di avere sbagliato, ha\nlungamente e ripetutamente precisato di non avere fatto altro che tentare di\nesercitare i suoi diritti di padre.\nNe segue che, tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, cfr. art.\n49 cpv. 1 in combinazione con gli art. 144, 180, 181, 186 CP), la pena di tre\nmesi di detenzione, irrogata dalla Corte delle assise correzionali, non è,\ncertamente, severa. Con ogni evidenza, il primo giudice, considerati i limiti di\ncui all’art. 19 cpv. 2 lett. b CPP, ha voluto - in un giudizio di opportunità\nche questa Corte non intende ribaltare - evitare il rinvio ad una Corte\ncompetente per irrogare una pena più severa.\nNe consegue che, sulla questione, l’appello deve essere respinto.\n7.5. Come deciso dalla Corte delle assise correzionali e non contestato dall’appellante, la pena inflitta va interamente scontata, non sussistendo gli estremi definiti dall’art. 42 cpv. 2 CP per una sua sospensione condizionale.\n8. AP 1\ncontesta la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene\ninflittegli precedentemente i fatti in discussione.\n8.1.a. In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.\nSe egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP).\nSe, invece, durante il periodo di prova, il\ncondannato commette un crimine o un delitto, il giudice può revocare la sospensione"}