{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Dal profilo soggettivo la prima Corte ha rimarcato come AP 1 abbia\nagito “nel solo ed unico intento di far prevalere la sua volontà” (sentenza\nimpugnata, consid. 12 pag. 23-24).\nLa Corte, dopo aver evidenziato come AP 1 non abbia mai saputo trovare una\nstabilità professionale, ha posto poi l’accento sui suoi precedenti penali,\nrilevando come l’appellante abbia recidivato per più anni nei medesimi\ncomportamenti e come egli abbia delinquito durante il periodo di prova di due\ndelle sue pregresse condanne sospese condizionalmente. A detta del primo\ngiudice ciò evidenzia chiaramente che l’appellante “è sordo ad ogni monito e\nche non trae nessun insegnamento dai propri trascorsi giudiziari”. Inoltre,\nad ulteriore prova della sua irriducibilità, la prima Corte ha rimarcato come\nl’appellante abbia, in due occasioni (la prima dopo la sua condanna del 6\nottobre 2006 e la seconda in pendenza di procedimento) ricominciato a\ndelinquere non appena scarcerato e come, dunque, “nemmeno la privazione\ndella libertà ha per lui valenza educativa” (sentenza impugnata, consid. 12\npag. 24-25).\nCiò posto la Corte delle assise correzionali, dopo avere ancora evidenziato la\ntotale mancanza di ravvedimento e l’alto rischio di ricaduta dell’appellante\nnonché, quale circostanza attenuante, la sua parziale collaborazione con gli\ninquirenti e le ammissioni fatte in aula, ha per finire spiegato che il fatto\nche la pena detentiva è stata contenuta in soli tre mesi è da ricondurre, da un\nlato, allo stato di lieve scemata imputabilità in cui ha agito l’appellante e,\ndall’altro, alla circostanza secondo cui la misura della pena inflitta “corrisponde\nal margine residuo della competenza di 24 mesi della Corte monocratica che è\nstata adita, ritenuta la revoca della sospensione condizionale delle due\nprecedenti condanne” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 25).\n7.2. Imputabilità\nGià nel 2006, nell’ambito del procedimento penale\nsfociato nella sua condanna del 6 ottobre 2006, il dr. C., incaricato dal\nsostituto procuratore pubblico di allestire una perizia psichiatrica sulla\npersona dell’appellante, aveva formulato la diagnosi di “disturbo di\npersonalità misto (…) con tratti paranoidi e antisociali”, rilevando come tale\naffezione fosse, all’epoca, “un disturbo ancora in evoluzione, anche se\ncerti tratti (…) son ben installati e probabilmente immutabili” e come\nfosse, in particolare, “in evoluzione la tendenza persecutoria/paranoide e il\nsuo correlato di aggressività che potrebbero sfociare (se non già avvenuto) in\nuna sindrome delirante” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata\nall’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 36-37).\nDal profilo dell’art. 11 (ora art. 19) CP il perito aveva rilevato che, al\nmomento dei fatti oggetto di quel procedimento, “globalmente (…) non erano\nscemate né la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto, né quella\ndi conseguentemente agire”. Egli aveva tuttavia precisato che, in alcune\noccasioni in cui AP 1 è stato travolto dalla rabbia, “è verosimile una\ndiminuzione della sua capacità di agire in accordo con la consapevolezza del\ncarattere illecito dell’atto”, per cui si può ammettere, per quelle\nsituazioni, “una diminuzione della responsabilità di grado lieve” (cfr.\nperizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 39).\nDeterminandosi, infine, sul rischio di recidiva, il dr. C. aveva evidenziato\nche esso era “così elevato da costituire più una certezza che una\npossibilità” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 40).\nNell’ambito del presente procedimento penale, il PP ha chiesto al dr. C. di\nprocedere ad un aggiornamento della perizia. L’esperto ha, pertanto, allestito\nun complemento peritale nel quale ha sostanzialmente confermato le\nconsiderazioni già esposte nel suo primo rapporto. In particolare il perito ha\nconfermato che “non v’è motivo di ritenere che fossero scemate la capacità\ndi valutare il carattere illecito degli atti né quella di conseguentemente\nagire, anche se la fragile struttura di personalità non lo pone in condizione\ndi controllare la rabbia e l’aggressività a cui la stessa organizzazione di\npersonalità lo predispone e che qualche piccola contrarietà o frustrazione sono\nsufficienti a scatenare”. A detta del perito questo elemento fa sorgere il\ndubbio che, in alcuni casi, la sua capacità di agire conformemente alla\nconsapevolezza del carattere illecito degli atti fosse lievemente scemata (cfr.\nAI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11).\nQuanto al pericolo di recidiva, il dr. C., ha rilevato che “il peritando non\nmostra più l’antica possessività nei confronti della ex-moglie” ciò che\nriduce la sua pericolosità nei suoi confronti. Anche nei confronti di ACPR 2,\nha spiegato l’esperto, il peritando non sembra costituire un pericolo “poiché\nalla bambina egli è (…) sinceramente attaccato”. Ciononostante, il perito\nha concluso che, “data la frustrabilità del peritando e la sua intolleranza\nalle provocazioni, la sua tendenza a ricadere in comportamenti analoghi a\nquelli già mostrati è tuttora da ritenere molto elevata” (cfr. AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11-12).\n7.3.a. Come già l’art. 63 vCP, l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la\npena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore\n(DTF 136 IV 55 consid. 5.5).\nIn applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica"}