{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Inoltre, con scritto 16\nmaggio 2010, essa ha segnalato al SPP alcune minacce proferite dall’ex marito\ncontro di lei e contro la figlia.\ne. Il\n17 maggio 2010, dopo essersi presentato presso la scuola frequentata dalla\nfiglia per parlare con lei e dopo che la direzione dell’istituto aveva chiesto\nl’intervento della polizia, AP 1 è stato arrestato dal SPP.\nL’appellante è stato scarcerato il 25 giugno 2010. Quali misure sostitutive\ndell’arresto il SPP gli ha, tra l’altro, impartito il divieto assoluto di\nimportunare/disturbare direttamente o indirettamente l’ex moglie nonché il\ndivieto di presentarsi presso la scuola frequentata dalla figlia senza\npreavviso e contro la volontà di quest’ultima.\nf. Pochi giorni dopo la sua scarcerazione, il 7 luglio 2010, AP 1,\nnonostante la diffida emanata dal pretore nei suoi confronti il 13 novembre\n2007, si è introdotto nei locali della Pretura di __________ per chiedere al\npretore quando avrebbe potuto incontrare la figlia che, visto il suo periodo di\ncarcerazione, non vedeva da alcuni mesi. Ritenuto come il magistrato lo ha\nsubito invitato ad uscire dal tribunale, egli lo ha ingiuriato, prima di essere\nallontanato da due agenti di Polizia intervenuti sul posto.\nLo stesso giorno il pretore - considerato il disagio che il pernottamento\npresso il padre arrecava a ACPR 2 - ha emanato un decreto supercautelare con il\nquale limitava il diritto di visita dell’appellante ad una visita ogni due\nsettimane dalle ore 10’00 alle ore 17’00 del sabato e a una visita ogni\nmercoledì sera dalle ore 18’00 alle ore 20’00.\ng. Il 3 agosto 2010 ACPR 1 ha nuovamente denunciato l’ex marito per “stalking\ntramite minaccia, insulto, tentativo di coazione, sfruttamento di impianti di\ntelecomunicazione e disobbedienza a decisioni delle autorità”.\nIl 1° settembre 2010 la donna, per il tramite del suo patrocinatore, ha\ninoltrato al Ministero pubblico un’ulteriore denuncia (rispettivamente querela)\ncontro AP 1 “per minaccia, tentativo di coazione e sfruttamento di impianto\ndi telecomunicazione”, segnalando in particolare che l’appellante, oltre ad\navere minacciato ACPR 2, aveva ripetutamente e incessantemente tentato di\nraggiungerla sul suo cellulare.\nh. In data 3 settembre 2010 AP 1 è stato nuovamente arrestato dal\nSPP ritenuto come egli, nonostante le chiare norme di condotta sostitutive\ndell’arresto, aveva “reiterato nel corso degli ultimi due mesi negli\nilleciti”.\nIl giorno successivo il GIAR non ha, tuttavia, confermato l’arresto spiegando\nche si sarebbe potuto ovviare al pericolo di recidiva “mantenendo in vigore\nle misure sostitutive dell’arresto già ordinate dal SPP in occasione del\nverbale di scarcerazione del 25 giugno 2010”.\nL’appellante è stato, pertanto, scarcerato il 4 settembre 2010.\ni. Il 4 ottobre 2010, la Sezione della popolazione - preso atto del\nfatto che, nonostante i suoi ammonimenti di data 20 settembre 2005 e 10 gennaio\n2007, AP 1 “ha continuato ad interessare le Autorità di polizia e\ngiudiziarie, venendo altresì condannato” - ha proceduto alla revoca del suo\npermesso di domicilio (cfr. AI 85 in MP 2010.2192).\nIl termine per lasciare la Svizzera, inizialmente fissato al 30 novembre 2010,\nè stato posticipato dapprima al 15 agosto 2011 e poi, su richiesta del primo\ngiudice, al 15 settembre 2011 al fine di permettere la celebrazione del\nprocesso di primo grado (cfr. scritto del 21 luglio 2007 della Sezione della\npopolazione al Tribunale penale cantonale, allegato al doc. TPC 27).\nL’appellante, in occasione del dibattimento di primo grado, ha poi comunicato\nalla Corte che la domanda di riesame del suo caso era stata respinta dalla\nSezione della popolazione il giorno prima (cfr. verbale d’interrogatorio di AP\n1, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2).\nSecondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello dal suo patrocinatore, in\nrealtà l’Ufficio competente non ha ancora chiesto l’esecuzione dell’ordine di\npartenza, tanto che il suo patrocinato risiede ancora nel nostro paese.\nSempre secondo quanto\ndichiarato al dibattimento d’appello, AP 1 beneficia, invece, di un permesso di\nresidenza in __________ a tempo indeterminato (cfr. verb. dib. pag. 2).\n6. I fatti e le relative qualifiche giuridiche posti a base della\ncondanna del primo giudice non sono stati impugnati dall’appellante e non sono\npertanto oggetto del presente giudizio.\nAl riguardo si rinvia a quanto indicato dalla presidente della Corte delle\nassise correzionali di __________ ai consid. 5-9 pag. 14-21 del giudizio\nimpugnato.\nAppello\n7. AP\n1 contesta la commisurazione della pena operata dal giudice di prime cure\nchiedendo che essa venga ridotta a due mesi di detenzione, da dedursi il\ncarcere preventivo sofferto.\n7.1. Nel\ncommisurare la pena da infliggere all’appellante, la Corte delle assise\ncorrezionali di __________ ha innanzitutto evidenziato che la sua colpa è “oggettivamente\ne soggettivamente grave”.\nPer quanto riguarda la gravità oggettiva, il primo giudice ha rilevato come AP\n1 abbia costretto la figlia ACPR 2 “a vivere in uno stato di pressione\npsicologica fatta di paura e timore nei confronti delle reazioni del padre,\nminandone la libertà” e provocandole la sofferenza “che emerge\ntangibilmente dalle sue audizioni”. Anche nei confronti dell’ex moglie e"}