{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Criteri per la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflitte al condannato precedentemente i fatti in discussione\n\n\nma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand,\nCPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza\ndovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes\nadministratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.\n667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler\nl’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel\nl’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).\nL’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento\nl’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,\ncomunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che\n- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni\ncaso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza\ndi primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si\nautolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe\naddirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,\nHandbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con\nriferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).\nQuesta Corte condivide l’opinione della dottrina\nmaggioritaria.\nL’accusato e i suoi precedenti penali\n3. AP\n1 è nato in __________, nella provincia di __________, il 10 marzo 1968.\nAll’età di due anni, con la madre e i fratelli, raggiunse il padre che già da\ntempo viveva nella __________, dove lavorava come operaio per la __________.\nTerminate le scuole dell’obbligo, l’appellante frequentò la “__________” che,\ntuttavia, abbandonò dopo soli due mesi per seguire, dapprima, un anno di\navviamento professionale e, in seguito, una formazione professionale come\ntornitore/fresatore presso la ditta __________.\nConcluso l’apprendistato lavorò inizialmente per alcune imprese e, in seguito,\nnel 1997, trovò impiego in una ditta di computer a __________, non lontano da __________.\nQui AP 1 conobbe la ticinese ACPR 1 che, a quell’epoca, si trovava a __________\ncome ragazza alla pari e con la quale iniziò una relazione sentimentale. Ad\ninizio 1998 ACPR 1 rimase incinta e, il 12 dicembre 1998, a __________, diede alla luce la figlia ACPR 2.\nAP 1 - trasferitosi in Ticino a fine 1999 - e ACPR 1 si sposarono a __________\nil 28 gennaio 2000.\nIn Ticino AP 1 trovò un primo impiego nella ditta di giardinaggio di uno zio\ndella moglie che lasciò dopo quattro mesi per un posto come tornitore presso la\n__________. Anche qui l’appellante rimase pochi mesi: trovava troppo lungo il\ntragitto casa-lavoro. Nell’agosto del 2000 egli entrò quindi alle dipendenze della\n__________ dalla quale si licenziò dopo all’incirca un anno: egli ha motivato\ntale ennesimo abbandono del posto di lavoro affermando che un dirigente,\nanziché accordargli, al termine del periodo di prova, il promesso aumento di\nsalario, gli ha proposto una retribuzione inferiore a quella fin lì percepita. Ammesso\nalla disoccupazione, AP 1 seguì, tra dicembre 2001 e luglio 2002, un corso di\nprogrammatore organizzato dall’Ufficio del lavoro che, però, non gli permise di\ntrovare facilmente un nuovo impiego per cui egli lavorò, per un periodo, per\nuna ditta di lavori temporanei. Nell’aprile 2004 egli reperì un impiego presso\n“__________” a __________ dove, pur trovandosi bene, rimase ancora una volta\nsolo un anno. AP 1 trovò, quindi, un posto quale ricezionista presso il __________\nche, però, dovette lasciare dopo soli 3 mesi quando venne licenziato a seguito di una lite con un collega.\nDopo aver esaurito il diritto alla disoccupazione\ne dopo un periodo a beneficio dell’assistenza, l’appellante, nel mese di\nnovembre 2009, ha trovato un posto quale imbianchino presso la società di\namministrazione immobiliare __________, per la quale (fatta eccezione per i\nperiodi in cui è stato incarcerato) ha lavorato fino al dibattimento di primo\ngrado, percependo un salario mensile lordo di fr. 3'896.-.\nAl dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato di lavorare, in prova, in una\nditta di pittura: per tale lavoro, sarebbe stato concordato uno stipendio\nmensile di fr. 4’500.- (non è ancora stato allestito un contratto scritto, cfr.\nverb. dib. pag. 2).\nPer quanto attiene alla situazione economica\ndell’appellante si segnala l’esistenza, a suo carico, di 5 procedimenti\nesecutivi per complessivi fr. 23'353,60 oltre che di 41 atti di carenza beni\nper un totale di fr. 54'964,40 (cfr. doc. TPC 10). Egli è, in particolare,\ndebitore nei confronti dell’ex moglie di fr. 20'080.- a titolo di contributi\nalimentari a favore della figlia nonché di fr. 4'000.- a titolo di risarcimento\nper torto morale, importo riconosciuto all’ex coniuge con sentenza del 6\nottobre 2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (cfr. doc. TPC\n4, pag. 2).\nRisulta inoltre dagli atti che, tra il 1° ottobre 2006 e il 31 dicembre 2010, AP\n1 ha percepito dallo Stato del Cantone Ticino sussidi assistenziali per\ncomplessivi fr. 90'216.15 (cfr. allegato 24 al doc. TPC 4).\nRiguardo la sua situazione personale, AP 1, terminata la sua relazione con una\nragazza rumena di 26 anni che studiava economia a __________ e viveva\npraticamente con lui, ha dichiarato durante il dibattimento di primo grado di\navere, da 4 o 5 mesi, una relazione con una donna che risiede a __________ e\nche ha una bambina di tre anni. Egli ha spiegato d’incontrarsi regolarmente con\nla compagna che, peraltro, ha già avuto modo di conoscere ACPR 2 (cfr. verbale\nd’interrogatorio di AP 1, allegato al verbale del dibattimento di primo grado,\npag. 1-2 e AI 6 in inc. MP 2011.6407, pag. 6).\n4. AP 1 ha, alle spalle, cinque condanne per reati commessi, tutti,"}