{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Criteri per la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflitte al condannato precedentemente i fatti in discussione\n\n\ndi impugnare la commisurazione della pena operata dal primo giudice, la revoca\ndella sospensione condizionale concessa alle pene relative alle sue precedenti\ncondanne nonché le indennità per torto morale assegnate dal primo giudice.\nIn particolare, egli chiede che la sua pena venga\nridotta a due mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e\nche non sia revocata la sospensione condizionale delle sue precedenti condanne.\nIn merito alle indennità per torto morale, l’appellante chiede che quella a\nfavore della moglie venga ridotta a fr. 200.- e quella a favore della figlia\nvenga ridotta a fr. 800.-.\n- L’appellante non ha presentato istanze probatorie.\nesperito il pubblico dibattimento il 24 aprile 2012 durante il quale:\n- il procuratore pubblico ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio;\n- il patrocinatore dell’appellante ha chiesto alla Corte di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso al suo assistito per le pene inflittegli nel 2006 e di concedere tale beneficio anche nel presente procedimento;\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale\n1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).\n2. Sotto\nl’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione\npenale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della\npena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori\ndel quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP,\ndisattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure\nappariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare\neccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV\n17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73\nconsid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).\nIl nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,\nnon solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.\na), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).\nSecondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non\nprevisto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito\nprivo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,\nun rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si\nsostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des\nSchweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento\nall’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,\nPraxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid,\nsemplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche\nall’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.\nEsso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere\nliberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che\nla decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,\nsenza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con\nl’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art.\n398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,\nad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der\nfreien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in\nBasler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art.\n393, n. 37).\nAlcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui\nla giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della\npena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre\nquestioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il\ngiudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal\nlegislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello\ndimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen\nStrafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire\nromand, CPP, Basilea 2011, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera"}