{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-117_2012-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111424&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8bb30bd61d68f9ab13b4714e7b573749"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2012 17.2011.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Criteri per la commisurazione della pena. 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Criteri per la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflitte al condannato precedentemente i fatti in discussione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 24 aprile 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura\nd’appello avviata con annuncio del\n1. settembre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 agosto 2011 dalla Corte delle assise correzionali di __________ |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 10 novembre 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: - Con sentenza del 23 agosto 2011, la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:\n· tentata coazione, ripetuta (in 7 episodi) per avere, nel periodo da gennaio 2009 al 24 luglio 2010, ad __________, usando minaccia di grave danno e intralciandone in altro modo la libertà d’agire, tentato di costringere la figlia ACPR 2 (19.12.1998) a fare, omettere o tollerare un atto e, meglio, per avere:\n- in data 26/27 gennaio 2009, minacciato la figlia ACPR 2 dicendole, con riferimento alla nonna materna, “tu non vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”;\n- nel periodo gennaio 2009 / maggio 2010 ripetutamente citofonato, urlato e picchiato contro la porta di casa dell’ex moglie al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui;\n- in data 12 ottobre 2009, presso il __________, minacciato la figlia ACPR 2 con l’espressione “se tu vieni ancora a scuola da sola io faccio del male a te e a tua madre”;\n- in data 13 ottobre 2009, minacciato la figlia ACPR 2 dicendole “se tu vai a scuola da sola non andrai a scuola al __________, se tu dici a tutti che vieni da me volentieri a dormire io non faccio più del male alla mamma”;\n- in data 11 marzo 2010 riferito telefonicamente alla figlia ACPR 2 la minaccia che, se non si fosse recata da lui, sarebbe andato a scuola e le avrebbe spaccato le gambe, e successivamente ricordandole come lui già si trovasse a scuola;\n- in data 14 maggio 2010, appreso della decisione del pretore della giurisdizione di __________ di data 12 maggio 2010 secondo cui il diritto di visita, anziché la sera del 15/16 maggio 2010 (sabato sulla domenica), sarebbe stato esercitato la domenica, minacciato telefonicamente la figlia ACPR 2 riferendole “se tu domani sera non vieni da me, io vengo lunedì a scuola e con un coltello ti taglio i capelli” nonché in data 15 maggio 2010 riferendole che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più riso;\n- in data 24 luglio 2010 riferito alla figlia ACPR 2 “i cuginetti verranno a trovarti solo se vieni da me senza __________ ”;\n· minaccia, consumata e tentata per avere, ad __________:\n- il 27 agosto 2010, minacciandola con l’espressione “lunedì vengo a scuola e ti spacco la faccia”, tentato di incutere timore alla figlia ACPR 2 (nell’AA questo episodio era stato imputato come un episodio di coazione);\n- il 14 maggio 2010, minacciandola con l’espressione “ti ammazzo”, incusso timore all’ex moglie ACPR 1;\n· ingiuria, ripetuta per avere:\n- nel periodo da luglio 2010 al 2 agosto 2010, ad __________, offeso l’onore dell’ex moglie ACPR 1 tacciandola ripetutamente di “puttana” e “maiale”;\n- il 7 luglio 2010, a __________, offeso l’onore del pretore tacciandolo di “stronzo” e “figlio di puttana”;\n· danneggiamento per avere, il 1° maggio 2010, in __________, danneggiato la porta e il telaio della cassetta delle lettere nonché graffiato la fiancata destra della vettura Hyundai Atos Prime targata dell’ex moglie ACPR 1;\n·\nviolazione di domicilio per essersi, il 7 luglio 2010, a __________, introdotto indebitamente e contro volontà del pretore nel palazzo della Pretura e nell’ufficio dello\nstesso giudice.\nAP 1 è stato invece assolto dall’accusa di\ncoazione e di abuso di impianti di telecomunicazione di cui ai punti 1.8 e 5\ndell’atto di accusa dell’8 novembre 2010 nonché dall’accusa di minaccia ai\ndanni del pretore di cui all’atto d’accusa aggiuntivo del 16 agosto 2011.\nIn applicazione della pena, la Corte delle assise correzionali ha condannato AP\n1 - che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva\ndi 3 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) a valere quale pena\nparzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 29 aprile 2009.\nIl primo giudice ha, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena\ndetentiva di 18 mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali\ndi __________ del 6 ottobre 2006 nonché della pena detentiva di 90 giorni di\ncui al decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006.\nLa prima Corte ha altresì condannato AP 1 al versamento di fr. 1'844,55 a titolo di risarcimento del danno materiale agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, di fr.\n500.- a titolo d’indennità per torto morale e di fr. 4'721,70 a titolo di risarcimento per le spese legali a ACPR 1 e di fr. 1'000.- a titolo di indennità\nper torto morale alla figlia ACPR 2. Per il rimanente delle loro pretese, gli\naccusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile.\nLa Corte delle assise correzionali ha, infine, posto la tassa e le spese di\ngiustizia a carico di AP 1 in ragione di 4/5 e per il rimanente a carico dello\nStato.\npreso atto che - Con scritto 1° settembre 2011 il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise correzionali di __________.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della\npronuncia, con dichiarazione di appello 10 novembre 2011, l’appellante ha precisato"}