2 CPP e, come tale, è una decisione che sfugge alla competenza del giudice delle misure coercitive, rientrando nella competenza esclusiva del Ministero pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let .a LEPM). La competenza per decidere sull’istanza con cui RE 1 chiede la conversione della multa inflittale con decreto d’accusa 8 marzo 2010 spettava, dunque, al Ministero pubblico e non al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr, per caso analogo, sentenza CARP inc. n. 17.2011.103 del 27 ottobre 2011). 5.