a-k). Al giudice delle misure coercitive è stata in particolare conferita la competenza di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10 lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett.