a) oppure alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b). Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali (cpv. 2). Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP, possono invece essere impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395;