Con reclamo 27 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, rinnovando la sua richiesta di poter svolgere un lavoro di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della multa. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato, con scritto del 18 ottobre 2011, di non avere osservazioni da formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella decisione impugnata. Considerando in diritto: