L’istanza è stata trasmessa, il 23 novembre successivo, al giudice dell’applicazione della pena (ora giudice dei provvedimenti coercitivi) per competenza. C. Con sentenza 5 settembre 2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza presentata da RE 1, negando la commutazione in lavoro di pubblica utilità della multa a lei inflitta dall’allora sostituto procuratore pubblico con decreto d’accusa dell’8 marzo 2010. D. Con reclamo 27 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, rinnovando la sua richiesta di poter svolgere un lavoro di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della multa.