{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-116_2011-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110143&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "563d096bdf14d4a670b5fc909928d1d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.12.2011 17.2011.116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.12.2011 17.2011.116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 12.12.2011 17.2011.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. 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Competenza del Procuratore pubblico ex art. 363 cpv. 2 CPP\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 12 dicembre 2011/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nSara Lavizzari, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo presentato il 27 settembre 2011, a norma degli art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (fed) e 12 cpv. 1 lett. a Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), da\n|\n|\nRE 1,\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 settembre 2011 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi |\n|\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto d’accusa 8 marzo 2010 (n.1121/2010) - passato incontestato in giudicato - il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RE 1 colpevole di infrazioni per negligenza alla legge sulla protezione degli animali e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 300.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, ne sarebbe stata ordinata la commutazione in una pena detentiva di tre giorni (art. 106 cpv. 2 CPP).\nB. Con scritto 15 novembre 2010, RE 1 ha comunicato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito: SEPEM) di non poter far fronte al pagamento della multa a lei inflitta, chiedendo la sua commutazione in un lavoro di pubblica utilità.\nL’istanza è stata trasmessa, il 23 novembre successivo, al giudice dell’applicazione della pena (ora giudice dei provvedimenti coercitivi) per competenza.\nC. Con sentenza 5 settembre 2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza presentata da RE 1, negando la commutazione in lavoro di pubblica utilità della multa a lei inflitta dall’allora sostituto procuratore pubblico con decreto d’accusa dell’8 marzo 2010.\nD. Con reclamo 27 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, rinnovando la sua richiesta di poter svolgere un lavoro di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della multa.\nIl giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato, con scritto del 18 ottobre 2011, di non avere osservazioni da formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella decisione impugnata.\nConsiderando\nin diritto: 1. In materia di esecuzione della pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.\nContro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b).\nLe altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali (cpv. 2).\nLe decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP, possono invece essere impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 365 n. 4; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 365 n. 13; Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 365 n. 2).\nSono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art. 399 cpv. 4 lett. g CPP, le decisioni successive che sono emanate in occasione di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395; Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12).\n2. Ritenuto che, con il reclamo in oggetto, viene impugnata la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di negare la commutazione della multa di fr. 300.- decretata nei confronti di RE 1 in un lavoro di pubblica utilità, la competenza di questa Corte a ricevere il presente gravame risulta data.\n3. Gli articoli 363-365 CPP disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede, soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1200).\nGiusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti."}