30.-. Tassa di giustizia e spese 20. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie di fr. 200.- e la tassa di giustizia di fr. 400.- del giudizio di primo grado restano a carico di AP 1, mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione scritta del giudizio di primo grado sono posti a carico dello Stato. La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.