b. Non vi sono dubbi che la colpa di AP 1 è di grado da lieve a molto lieve: il gesto compiuto è, in sé, banale, le conseguenze negative per la vittima sono state, tutto sommato, modeste e, se è vero che non ha agito in stato di legittima difesa, va comunque considerato che egli ha agito così come ha fatto in stato di lieve scemata imputabilità (consid. 16). Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere. La colpa dell’appellante - ridotta - non giustifica né impone che alla pena pecuniaria venga associata una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid.