10.2010.279 della Pretura penale, pag. 1). Visto quanto esposto, e considerato che la natura del procedimento in narrativa non giustifica i costi dell’allestimento della richiesta perizia psichiatrica volta ad indagare oltre le condizioni mentali dell’appellante, questa Corte - in applicazione del principio in dubio pro reo - accerta, sulla scorta dei certitificati medici in atti, che la decisione presa da AP 1 di spingere la vittima è stata, in parte, influenzata dal suo stato psichico al punto da determinarne, in relazione a tale atto, una scemata imputabilità di grado lieve.