Si trattava, piuttosto, di un’affermazione a carattere derisorio. Nemmeno vi sarebbe una situazione di legittima difesa se si dovesse ammettere che, durante il primo diverbio tra le parti, ACPR 1 ha criticato pesantemente i lavori di ristrutturazione seguiti dall’appellante. Si sarebbe sempre e comunque trattato di una semplice - pur se vivace - discussione che, già di principio ma, comunque, a maggior ragione nella fattispecie sub judice, non può integrare gli estremi di una minaccia attuale o imminente. Non configurando l’agire di AP 1 nei confronti di ACPR 1 una legittima difesa, nemmeno può trovare applicazione in concreto l’art. 16 cpv.