, ad art. 15, n. 6, pag. 338; DTF 93 IV 81, consid. 2a). L’impressione - che l’appellante (ancora al dibattimento) sostiene di avere avuto - che la vittima lo minacciasse deriva, evidentemente, da uno stato di particolare sovraeccitabilità e impressionabilità dell’accusato che non trova giustificazione alcuna nei fatti così come essi emergono dagli atti. Un colorito richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non è, infatti, né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Si trattava, piuttosto, di un’affermazione a carattere derisorio.