La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3). Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr.