Da un lato, perché come visto sopra, i fatti sono stati accertati così come sono stati descritti dall’imputato. D’altro lato, secondo le dichiarazioni concordi delle parti, al momento della colluttazione, l’idraulico non era presente (verbale AP 1 20 ottobre 2009, pag. 4; verbale vittima 3 febbraio 2009, pag. 5 ). Respingendo la prova, il primo giudice ha, dunque, correttamente fatto uso della sua facoltà di apprezzamento anticipato delle prove (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid. 1b; 120 Ib 224 consid.