La reiezione della richiesta di audizione dell’idraulico non porge il fianco a critiche. Da un lato, perché, come correttamente rilevato dal pretore, la richiesta di sentire il testimone, contrariamente a quanto disposto dalla procedura penale ticinese applicabile (art. 227 cpv. 3 CPP-TI), non solo non è stata motivata, ma non indicava nemmeno il nome e l’indirizzo dello stesso. Ma soprattutto perché l’atto probatorio richiesto non era né necessario né atto all’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. Da un lato, perché come visto sopra, i fatti sono stati accertati così come sono stati descritti dall’imputato.