{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-115_2012-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111395&nX40_KEY=4711128&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79aba1f48976d38b7101d6bf1e4889cc"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2011.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione lesioni semplici - vie di fatto. 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La contestazione va accolta alla luce della situazione reddituale dell’appellante così come descritta in aula (importante riduzione della rendita LPP): l’ammontare dell’aliquota giornaliera è determinato in fr. 30.-.\nTassa di giustizia e spese\n20. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie di fr. 200.- e la tassa di giustizia di fr. 400.- del giudizio di primo grado restano a carico di AP 1, mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione scritta del giudizio di primo grado sono posti a carico dello Stato.\nLa tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;\n15, 19, 34, 42, 44, 47 e 123 n. 1 CP;\n29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;\n6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;\n14 cpv. 2 patto ONU II;\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG\ndichiara e pronuncia:\n1. L’appello è parzialmente accolto.\nDi conseguenza:\n1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2062/2010 del 26 aprile 2010.\n1.2. AP 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:\n1.2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 150.- (centocinquanta);\n1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.- per il procedimento di primo grado, ritenuto che i fr. 600.- richiesti per la motivazione del giudizio di primo grado rimangono a carico dello Stato;\n1.2.3. la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.\n2. Gli oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:\n- tassa di giustizia fr. 800.-\n- altri disborsi fr. 100.-\nfr. 900.-\nsono posti a carico dell'appellante nella misura di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione a:\n4. Comunicazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}