{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-115_2012-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111395&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79aba1f48976d38b7101d6bf1e4889cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione lesioni semplici - vie di fatto. 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Scemata imputabilità di grado lieve\n\n\nI rapporti medici in atti descrivono la salute psichica di AP 1, rilevando la presenza di una sindrome depressiva ricorrente, con attuale episodio di media gravità con sintomi biologici (ICD10: F33.11), nonché un disturbo della personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10: F60.30), patologie presenti nel paziente a partire dal momento in cui ha subito l’incidente alla mano sinistra, che gli ha imposto di interrompere la propria attività di parrucchiere (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VII, pag. 1 e 2). Questo disturbo della personalità, si legge nei rapporti, causa a AP 1 instabilità emotiva, una marcata tendenza ad agire in modo impulsivo senza considerare le conseguenze e un alto rischio di passaggio all’atto verso terzi in situazioni in cui si sente minacciato (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VII, pag. 2). Il medico evidenzia inoltre tratti paranoici (eccessiva sensibilità ai contrattempi e alle frustrazioni, tendenza a portare rancore in modo persistente, sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l’esperienza interpretando azioni neutrali di altri come ostili, nonché interpretazione di alcune situazioni in termini di complotto, cfr. rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VIII, pag. 2). Già la relazione psicodiagnostica test di Rorscach e TAT eseguita il 20.03.2007 evidenziava una “difficoltà di maneggiamento e contenimento dell’aggressività e la presenza di forte angoscia di stampo paranoide che rende elevato il rischio di passaggio all’atto” (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VIII, pag. 2).\nIl rapporto medico del 13 agosto 2010 descrive, poi, l’aggravarsi, in seguito alle vicende giudiziarie e assicurative, al divorzio dalla moglie e alla mancanza di contatti con i figli, della sintomatologia depressiva, l’intensificarsi degli aspetti ansiosi e la comparsa di crisi di forte angoscia e panico (cfr. rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale).\nDai suddetti rapporti medici emerge dunque che, prima e dopo gli avvenimenti oggetto del presente procedimento, l’appellante ha sofferto (e soffre) di una sintomatologia depressiva e di un disturbo della personalità e che questi disturbi, dopo il 30 gennaio 2009, sono peggiorati al punto da giustificarne il ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ dal 16 marzo 2010 al 29 marzo 2010 (rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale, pag. 1).\nVisto quanto esposto, e considerato che la natura del procedimento in narrativa non giustifica i costi dell’allestimento della richiesta perizia psichiatrica volta ad indagare oltre le condizioni mentali dell’appellante, questa Corte - in applicazione del principio in dubio pro reo - accerta, sulla scorta dei certitificati medici in atti, che la decisione presa da AP 1 di spingere la vittima è stata, in parte, influenzata dal suo stato psichico al punto da determinarne, in relazione a tale atto, una scemata imputabilità di grado lieve.\n17. Non pertinente - poiché attinente all’attività legislativa e non a quella giudiziaria - è l’argomentazione secondo cui la condanna pronunciata nei confronti di AP 1 sarebbe inadeguata poiché “non arriva a produrre l’effetto di giustizia che desidera e nemmeno aiuta a migliorare la situazione” (cfr., dichiarazione di appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4), come nemmeno può essere ritenuta l’argomentazione secondo la quale il primo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione lo spavento subito dall’appellante che, dopo lo scontro, avrebbe temuto per la vita della vittima (cfr. dichiarazione d’appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4).\nCommisurazione della pena\n18.a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.\nL’art 123 n. 1 CP dispone che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena.\nb. Non vi sono dubbi che la colpa di AP 1 è di grado da lieve a molto lieve: il gesto compiuto è, in sé, banale, le conseguenze negative per la vittima sono state, tutto sommato, modeste e, se è vero che non ha agito in stato di legittima difesa, va comunque considerato che egli ha agito così come ha fatto in stato di lieve scemata imputabilità (consid. 16).\nPertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere.\nLa colpa dell’appellante - ridotta - non giustifica né impone che alla pena pecuniaria venga associata una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid. 7).\nLa pena é sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, poiché non si giustificano tempi più lunghi, contrariamente a quanto ritenuto dal PP e dal giudice di prime cure."}