{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-115_2012-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111395&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79aba1f48976d38b7101d6bf1e4889cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione lesioni semplici - vie di fatto. 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Sia l’appellante che la vittima hanno infatti confermato questa circostanza durante i loro interrogatori davanti agli agenti di polizia (verbale 3 febbraio 2009, pag. 3; verbale 20 ottobre 2009, pag. 2) e AP 1 ha anche descritto questa situazione dei luoghi e delle parti con uno schizzo (verbale interrogatorio 20 ottobre 2009, allegato A).\nAccertato - sempre sulla scorta delle concordi dichiarazioni delle due parti (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2; verbale 3 febbraio 2009, pag. 3) - è anche che AP 1 è passato dal diverbio verbale allo scontro fisico spintonando la vittima, dopo che questi lo ha apostrofato con l’espressione “bambolo…”.\nPossono invece rimanere indecise le questioni a sapere se ACPR 1 abbia lasciato per primo il locale lavanderia dopo il primo scontro verbale, se\nabbia o meno alzato un dito mentre pronunciava la parola “bambolo” all’indirizzo dell’appellante, e se quest’ultimo si sia sentito “infastidito”, come inizialmente dallo stesso dichiarato davanti agli agenti di polizia (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2), oppure “minacciato”, come sostenuto al dibattimento in Pretura penale (sentenza impugnata, consid. 5b, pag. 4) e ancora davanti a questa Corte.\nL’intimazione “fai attenzione bambolo” non integra, infatti, nemmeno se proferita con il dito alzato, gli estremi della minaccia di aggressione imminente ai sensi dell’art. 15 CP. L’atteggiamento della vittima non esprimeva infatti segnali concreti, oggettivi e riconoscibili di pericolo: egli non si trovava, dunque, in una situazione di legittima difesa (Monnier, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 15, n, 11, pag. 189; Dupuis, Geller. Monnier e altri, PC CP I, ad art. 15, n. 5, pag. 341; Donatsch / Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, p.220; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 338; DTF 93 IV 81, consid. 2a).\nL’impressione - che l’appellante (ancora al dibattimento) sostiene di avere avuto - che la vittima lo minacciasse deriva, evidentemente, da uno stato di particolare sovraeccitabilità e impressionabilità dell’accusato che non trova giustificazione alcuna nei fatti così come essi emergono dagli atti. Un colorito richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non è, infatti, né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Si trattava, piuttosto, di un’affermazione a carattere derisorio.\nNemmeno vi sarebbe una situazione di legittima difesa se si dovesse ammettere che, durante il primo diverbio tra le parti, ACPR 1 ha criticato pesantemente i lavori di ristrutturazione seguiti dall’appellante. Si sarebbe sempre e comunque trattato di una semplice - pur se vivace - discussione che, già di principio ma, comunque, a maggior ragione nella fattispecie sub judice, non può integrare gli estremi di una minaccia attuale o imminente.\nNon configurando l’agire di AP 1 nei confronti di ACPR 1 una legittima difesa, nemmeno può trovare applicazione in concreto l’art. 16 cpv. 2 CP, presupponendo anche quest’ultimo un’ingiusta aggressione.\nL’eccezione di legittima difesa, sia esimente che discolpante, va, dunque, respinta, e questo a prescindere dalla mancata presenza del difensore durante gli interrogatori della vittima e dell’appellante stesso.\nLa presenza della difesa, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non avrebbe infatti mutato la decisione di reiezione dell’eccezione di legittima difesa a cui è giunta questa Corte.\n16.a. L’appellante, alla luce dei rapporti medici del 13 agosto 2010 (rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale) e 29 novembre 2011 (doc. VIII) redatti dalla propria terapeuta dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, invoca la propria scemata imputabilità in relazione ai fatti del 30 gennaio 2009, chiedendo, anche per questo motivo, il suo proscioglimento.\nb. Giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena."}