{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-115_2012-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111395&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79aba1f48976d38b7101d6bf1e4889cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione lesioni semplici - vie di fatto. 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Scemata imputabilità di grado lieve\n\n\nDa quel momento ACPR 1 ha dichiarato di non ricordare più nulla e di aver perso i sensi, ma ha precisato che, al momento della colluttazione, l’operaio era uscito dal palazzo (verbale 3 febbraio 2009, pag. 4), che nessun’altra persona ha assistito ai fatti (verbale 3 febbraio 2009, pag. 5) e che lui, durante la discussione, non ha nemmeno sfiorato AP 1 (verbale 3 febbraio 2009, pag. 5).\nIn seguito all’accaduto, ACPR 1 è stato trasportato all’ospedale Italiano, dove è stato visitato e curato e dove gli è stata accertata un’inabilità al lavoro del 100% per 8 giorni (verbale 3 febbraio 2009, pag. 4-5).\nAl termine dell’interrogatorio, ACPR 1 ha sporto querela nei confronti di AP 1 per lesioni semplici (art. 123 CP), subordinatamente vie di fatto (art. 126 CP), e per tutti i reati connessi ai fatti del 30 gennaio 2009, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale (cfr. formulario di querela, rapporto d’inchiesta 29 gennaio 2010).\n10. Nel rapporto medico del 30 gennaio 2009 (rapporto medico dr. __________ 30 settembre 2009, allegato A al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009), si legge che il dr. med. __________ del pronto soccorso dell’Ospedale __________ ha diagnosticato a ACPR 1:\n- trauma cranico con perdita di conoscenza;\n- ferita lacero contusa all’arcata sopraccigliare sinistra di circa 1 cm;\n- escoriazioni a carico di entrambe le spalle;\n- ferita a carico del labbro superiore interno;\n- dolenza a carico dei denti incisivi e del gomito sinistro.\nLe ferite ed escoriazioni riportate da ACPR 1 sono documentate anche dalle fotografie allegate al rapporto d’inchiesta del 29 gennaio 2010.\n11. Interrogato il 20 ottobre 2009, AP 1 ha confermato di aver avuto una discussione con ACPR 1 a causa di un guasto ad un tubo idraulico del locale lavanderia, precisando che il diverbio era nato “perché ACPR 1 mi accusava di essere il responsabile del danno al tubo nel locale lavanderia. Diceva che erano dei lavori di ristrutturazione che avevo fatto io (…) e che erano eseguiti malamente” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 1-2). AP 1 ha, poi, ammesso di essersi alterato a causa delle insistenti accuse che il vicino - che, peraltro, lo aveva apostrofato con un “fai attenzione bambolo” - gli rivolgeva “sino al punto che gli davo uno spintone” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2). Ha negato, invece, e a più riprese, di avere colpito al volto ACPR 1 che, a suo dire, ha perso l’equilibrio a causa dello spintone e, dopo aver urtato con la testa la parete del locale, cadeva a terra “come un sacco di patate” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2), perdendo conoscenza per un istante. AP 1 ha in seguito precisato che “la porta della lavanderia era aperta ed è possibile che cadendo lui abbia sbattuto la faccia contro alla porta e che quindi si sia procurato delle ferite” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3), “la ferita all’arcata sopraccigliare sinistra, come pure all’interno della bocca, può essersela procurata contro la porta” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3).\nHa poi riferito che nessuno era presente al momento dei fatti (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3-4) e di essersi molto spaventato quando ha visto il vicino di casa a terra privo sensi e con il sangue che usciva dalla bocca, arrivando a pensare che fosse morto (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3).\n12. In esito al procedimento descritto, il procuratore pubblico, con decreto d’accusa del 26 aprile 2010, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici.\nAvverso tale decreto il condannato ha interposto tempestiva opposizione.\n13. Con sentenza del 20 settembre 2011 la Pretura penale ha confermato il decreto d’accusa.\nLa sentenza è stata impugnata dall’imputato.\nDa qui la presente procedura.\nAppello\n14.a. AP 1 chiede l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento, invocando dapprima la violazione del diritto al contradditorio, ritenuto che il pretore, per pronunciare la condanna nei suoi confronti, si è fondato unicamente sui verbali di polizia. Inoltre, egli rimprovera al primo giudice di aver rifiutato di assumere la testimonianza dell’idraulico incaricato di riparare il tubo rotto nel locale lavanderia.\nb. La condanna di AP 1 è stata fondata unicamente sulle dichiarazioni da lui rese, per i fatti da lui ammessi in occasione del suo interrogatorio.\nInconferente è, dunque, il richiamo al diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU - in virtù del quale ogni accusato ha il diritto di interrogare o fare interrogare i testi a carico per cui le deposizioni di testimoni o di persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell’accusato soltanto dopo un confronto (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine), soprattutto quando la testimonianza in questione riveste un’importanza determinante, rappresentando l’unica prova o una prova comunque decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni).\nLa censura relativa alla violazione del diritto al contradditorio va, dunque, disattesa.\nc. Nemmeno vi è stata una violazione del diritto di essere sentito dell’appellante nella forma del diritto all’amministrazione delle prove.\nLa reiezione della richiesta di audizione dell’idraulico non porge il fianco a critiche."}