{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-115_2012-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111395&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79aba1f48976d38b7101d6bf1e4889cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione lesioni semplici - vie di fatto. Respinta eccezione di legittima difesa; un richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non costituisce né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Scemata imputabilità di grado lieve"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:03", "Checksum": "ac2e6753a470372c46a078071d4021f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115\nRegesto:\nDistinzione lesioni semplici - vie di fatto. Respinta eccezione di legittima difesa; un richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non costituisce né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Scemata imputabilità di grado lieve\n\n\nIl precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.\nIl ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.\nIl principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).\nL’accusato e i suoi precedenti penali\n7. AP 1, cittadino italiano nato il 03.11.1963 a __________, è giunto in Svizzera nel 1979. Tra il 1979 e il 2003 ha risieduto a __________, dove ha intrapreso la propria formazione di parrucchiere, ha avviato la propria attività professionale in questo ramo e si è sposato con __________. Dal matrimonio sono nati tre figli: __________ (23.11.1989), __________ (22.06.1992) e __________ (03.11.1993).\nNel 2003, dopo la separazione dalla moglie e l’interruzione della propria attività professionale a causa del suo stato di salute, AP 1 si è trasferito in Ticino, dapprima a __________ e in seguito in una palazzina a __________, dove, dal mese di aprile 2006 sino a fine 2008, ha ricoperto l’incarico di custode, e dove risiede tuttora.\nAP 1, che dal febbraio 2008 è a beneficio di un permesso di domicilio valido fino al 1. settembre 2012, percepisce attualmente una rendita AI.\nLo scorso mese di aprile 2011 il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio.\nL’estratto del casellario giudiziale svizzero del 27 maggio 2011 riporta a carico di AP 1 un’unica condanna (che data del 17 giugno 2002) a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per il reato di violenza o minaccia (ripetuta) contro le autorità e i funzionari (art. 285 n. 1 CP).\nInchiesta\n8. Con intervento del 30 gennaio 2009, eseguito su chiamata di Ticino Soccorso, la pattuglia del Reparto Mobile Sottoceneri della polizia cantonale è intervenuta presso lo stabile sito in __________ in seguito ad una lite tra vicini di casa. Nel relativo rapporto del 29 gennaio 2010, si legge che gli agenti di polizia hanno constatato che vi era stata una discussione tra AP 1 e ACPR 1, entrambi inquilini della medesima palazzina, e che la discussione é sfociata nel trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di ACPR 1 (rapporto d’inchiesta 29 gennaio 2010, pagg. 1-2).\n9. Dall’interrogatorio di ACPR 1 del 3 febbraio 2009 è emerso quanto segue.\nMentre si trovava con la moglie nella lavanderia della palazzina per constatare la rottura di un tubo dell’acqua che stava allagando le cantine, ACPR 1 ha avuto un diverbio con il coinquilino AP 1: a questi, che pretendeva di essere risarcito per l’allagamento del suo appartamento, il primo rispondeva che la rottura del tubo era da ricondurre ad alcuni lavori di ristrutturazione, della cui direzione si era occupato AP 1 per conto dell’amministratore.\nLa discussione terminava con il rientro di ACPR 1 e della moglie nel loro appartamento.\nACPR 1 è in seguito ridisceso in cantina, dove ha incontrato nuovamente il AP 1 che, dopo essersela presa anche con l’operaio nel frattempo intervenuto sul posto per risolvere il problema alla tubatura, ad un certo punto, mentre si trovava sul 6° scalino della scala vicina all’ascensore (“AP 1 era sulla scala vicina all’ascensore per la precisione circa sul 6° scalino”, verbale 3 febbraio 2009, pag. 3), ha iniziato a inveire contro ACPR 1 (“ha cominciato a parlarmi contro ad alta voce” ,verbale 3 febbraio 2009, pag. 3). Quest’ultimo, che in quel momento era anche uscito dal locale lavanderia e si trovava in fondo alle scale davanti all’ascensore, gli ha risposto “ma bambolo di uno, guarda che io non centro nulla” (verbale 3 febbraio 2009, pag. 3), provocando così la reazione di AP 1, che scattava, scendeva rapidamente 3 scalini e si avventava su di lui."}