{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-115_2012-06-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111395&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79aba1f48976d38b7101d6bf1e4889cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione lesioni semplici - vie di fatto. Respinta eccezione di legittima difesa; un richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non costituisce né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Scemata imputabilità di grado lieve"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:03", "Checksum": "ac2e6753a470372c46a078071d4021f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 04.06.2012 17.2011.115\nRegesto:\nDistinzione lesioni semplici - vie di fatto. Respinta eccezione di legittima difesa; un richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non costituisce né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Scemata imputabilità di grado lieve\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 4 giugno 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nSara Lavizzari, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del\n28 settembre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 settembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 31 ottobre 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto che - con sentenza del 20 settembre 2011 il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2062/2010 del 26 aprile 2010.\n- In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale, ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 800.- (ottocento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, alla multa di fr. 400.- (quattrocento) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.\npreso atto che - contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1, ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 31 ottobre 2011, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando, in via principale, l’annullamento della sentenza di primo grado, ed in via subordinata il rinvio del decreto d’accusa al giudice di primo grado per riesame, chiedendo, in ogni caso, il suo proscioglimento e l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio.\nHa inoltre chiesto ed ottenuto la nomina dell’avv. DI 1 quale difensore d’ufficio nel procedimento pendente in sede di appello.\n- Con successivo scritto del 27 dicembre 2011 l’appellante ha presentato un’istanza probatoria, che è stata parzialmente accolta con decisione del 26 gennaio 2012.\nesperito il pubblico dibattimento il 4 giugno 2012 durante il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 20 settembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.\nIn particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741)).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).\n3. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.\nQuesto disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla."}