In concreto, occorre, però, ancora considerare, sempre dal profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che egli ha agito poiché la sua capacità volitiva era parzialmente indebolita a causa del suo stato psichico. Al riguardo occorre, comunque, considerare che, così come indicato al considerando n. 35, la sua imputabilità era scemata soltanto in misura leggera: ne consegue che la sua colpa si riduce proporzionalmente ciò che, di riflesso, impone una nuova riduzione (di due anni) della pena che si attesta, così, sui 9 anni.