In questo senso, il comportamento di J. va considerato ad attenuazione della colpa di AP 1, da un lato e per una parte (la gomitata) in applicazione dell’art. 16 cpv. 1 CP e, per il tutto, quale circostanza attenuante generica in quanto elemento provocatore. Sempre dal profilo soggettivo, va poi considerato, quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif. che conferma la sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003), il fatto che AP 1 non ha agito con dolo diretto bensì con mero dolo eventuale e che il tutto si è svolto in pochissimi secondi: