5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 40. Va, prima di tutto, ricordato che questa Corte, come visto, non si limita a verificare la correttezza della pena inflitta dai giudici di prime cure ma procede ad una commisurazione autonoma della pena, in ciò, vista l’assenza di un ricorso della pubblica accusa, limitata unicamente dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) nel senso che, dovesse ritenere maggiormente adeguata alla colpa di AP 1 una pena superiore a quella inflittagli dalla prima Corte, non potrà che respingere l’appello e confermare la pena già pronunciata.