48, pag. 66). Spiegando che i citati fattori giustificano una riduzione della pena base del 40/45% - di cui il 20/25% per la scemata imputabilità “unicamente imputabile alla gomitata e non ai successivi due calci” - essi hanno inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 66). Alla pena detentiva è infine stato affiancato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP (da eseguirsi già in sede di espiazione della pena), ritenuto necessario dal perito psichiatrico nonché dallo psichiatra che ha visitato AP 1 in carcere e non più osteggiato dall’appellante (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 68). 37.