48, pag. 65). I primi giudici hanno poi attenuato tale pena in considerazione della situazione personale dell’appellante, della sua giovane età, del lungo carcere preventivo sofferto, della sensibilità personale all’espiazione alla pena, della sua incensuratezza (seppure solo in territorio elvetico), della sua parziale collaborazione (caratterizzata da peraltro non immediate ammissioni poi ritrattate), della sua scemata imputabilità di grado lieve, del fatto di avere agito con dolo eventuale e dell’accordo risarcitorio concluso con gli eredi della vittima “per un importo sostanzialmente corretto anche se ad oggi soluto solo per una minima parte” (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 66).