35. Nonostante i dubbi nutriti da questa Corte sia sull’accertamento del disturbo di personalità che è stato diagnosticato a AP 1 - che sono molti e che l’audizione in aula del perito non solo non è riuscita a dipanare, ma ha addirittura aumentato - sia, e soprattutto, sulla questione a sapere se un disturbo di personalità, diagnosticato per la prima volta dopo un reato e che, in precedenza, non si era mai manifestato, possa fondare, in diritto, una scemata imputabilità, in considerazione di molte circostanze - soprattutto tenuto conto della prassi delle corti ticinesi e del fatto che, non solo la difesa, ma anche l’accusa ha chiesto il riconoscimento di tale attenuante - questa Corte ha