Alla richiesta dell’appellante si è associata, al dibattimento d’appello, la pubblica accusa (verb. dib. d’appello, pag. 13). 34. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Per il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia (art. 20 CP). 35.