Una simile dicotomia è - a suo dire - insensata a fronte di un’aggressione durata complessivamente soltanto pochi secondi. L’appellante precisa, peraltro, che, in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 18 marzo 2011 davanti al presidente della prima Corte alla presenza del procuratore pubblico, del difensore e del rappresentante dell’accusatore privato, proprio a causa dell’insensatezza della suddivisione operata dal perito, le parti si erano accordate sull’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi da lui inferti, e non soltanto alla gomitata. Alla richiesta dell’appellante si è associata, al dibattimento d’appello, la pubblica accusa (verb.