d’appello, pag. 4) e, quindi, meritorio. Dell’impegno spontaneamente assunto e dello sforzo profuso per farvi fronte questa Corte ha tenuto conto, quale attenuante generica ma di peso, nella commisurazione della pena ex art. 47 CP. Imputabilità dell’autore 33. L’appellante rimprovera ai primi giudici di avere, seguendo acriticamente il parere espresso dal perito psichiatrico giudiziario, considerato la sua scemata imputabilità di grado lieve unicamente in relazione con la gomitata, ad esclusione dei due calci compressivi. Una simile dicotomia è - a suo dire - insensata a fronte di un’aggressione durata complessivamente soltanto pochi secondi.