Ma la sua volgarità e inopportunità si esauriva in se stessa. Ricondotto, poi, nei suoi giusti termini - che sono quelli della molestia ex art. 198 CP e, poi, di una coazione sessuale ex art. 189 CP ma limitata, nella sua gravità oggettiva, ad un toccamento (seppur non fugace) sopra gli abiti - ad esso non può, manifestamente, essere riconosciuto un ruolo di concausa in un’azione omicida quale quella intrapresa da AP 1. Pertanto, come correttamente rilevato dalla prima Corte, l’attenuante specifica dell’aver agito poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima non è data.