2 CP è esclusa. Dunque, in applicazione dell’art. 16 cpv 1 CP, del comportamento di J. si terrà conto soltanto come attenuante della colpa di AP 1 e soltanto in relazione alla gomitata. Per il resto, ancor meno ha da essere argomentato per dimostrare come, poi, quando ha colpito J. con i piedi, AP 1 non fosse più in una situazione di legittima difesa: a quel momento J. era a terra, totalmente inoffensivo e nessun attacco era più in corso. In casi del genere e, meglio, quando l’autore eccede i limiti temporali della legittima difesa, il Tribunale federale esclude - come visto - che possa trovare applicazione l’art. 16 cpv. 1 CP (STF 6B_289/2008 e 6B_290/2008 del 17 luglio 2008 consid.