Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento era tale da giustificare il proscioglimento nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore.