d. Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). In questi casi, l’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (in precedenza andava esente da pena, cfr. art. 33 cpv. 2 seconda frase vCP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta.