5.1 in cui, in concreto, l’applicazione dell’art. 33 cpv. 1 vCP è stata esclusa in quanto è stato ritenuto che i limiti temporali della legittima difesa erano stati superati ampiamente), in seguito l’Alta Corte federale ha stabilito che l’eccesso estensivo di legittima difesa non rientra nel campo di applicazione dell’art. 16 CP e non comporta, dunque, un’attenuazione della pena (STF 6B_289/2008 e 6B_290/2008 del 17 luglio 2008 consid. 7.4; 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005 consid. 3.2.2). d. Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv.